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Bilanci degli Enti Locali: le scadenze per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente

lentepubblica.it • 16 Maggio 2016

trasparenza PAIl responsabile per la trasparenza ha il compito di segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all’ufficio di disciplina (per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al vertice politico dell’amministrazione interessata e all’Oiv per l’attivazione delle altre forme di responsabilità.

 

Il bilancio, sia preventivo che a rendiconto, con gli allegati, deve essere pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, entro 30 giorni dalla loro adozione.

 

Il comma 15 dell’articolo 13 del Dl n. 201/2011 stabilisce, infatti, che l’invio debba avvenire entro 30 giorni dall’efficacia delle deliberazioni, o comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio, stabilendo in caso di mancato rispetto del termine la sanzione della sospensione delle erogazioni statali, previa diffida (tuttavia tale norma necessitava di apposito decreto attuativo).

 

Il responsabile per la trasparenza ha il compito di segnalare i casi di inadempimento, o di adempimento parziale, degli obblighi di pubblicazione di preventivi e consuntivi.

 

In linea di principio la bozza del bilancio di previsione viene predisposta ogni anno dalla Giunta, presentata al Consiglio comunale e approvata entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’iter di approvazione del bilancio preventivo inizia con la redazione di proposte tecnico-amministrative da parte della Tesoreria comunale. Queste fanno da punto di partenza per la redazione della proposta di bilancio di previsione da parte della Giunta, all’interno della quale ciascun assessore è responsabile per le risorse appartenenti alla propria area di competenza.

 

La proposta di bilancio di previsione così redatta viene dapprima presentata ai consiglieri comunali e in seguito collegialmente discussa in Consiglio per la deliberazione definitiva entro il 31 dicembre. È il regolamento comunale a stabilire quanti giorni prima del Consiglio, la Giunta deve rendere disponibile la bozza di bilancio e quanto tempo è a disposizione dei consiglieri per eventuali emendamenti.

 

Il bilancio consuntivo viene, invece, elaborato dalla Tesoreria comunale e dalla Giunta a partire dal 31 dicembre e viene approvato dal Consiglio comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo. Per questo motivo i dati di bilancio sono disponibili soltanto alcuni mesi dopo la fine dell’anno. Il bilancio consuntivo riporta tutte le entrate effettivamente incassate dall’ente comunale e tutte le spese da esso sostenute.

 

Le entrate rappresentano le risorse finanziarie a disposizione del Comune nel corso dell’anno, tra cui le tasse e i contributi che il Comune prevede di incassare nel suo territorio e i trasferimenti che riceverà da enti regionali, statali o altri enti pubblici (es: INPS). Le spese rappresentano le modalità con cui il Comune ha scelto di impiegare le risorse a sua disposizione (ovvero le entrate). Tra le spese troviamo i costi per l’erogazione dei servizi ai cittadini e per la gestione dell’ente comunale nonché gli investimenti.

 

Sia le entrate che le spese sono divise in conto corrente e conto capitale. La parte in conto corrente raggruppa quelle voci di entrata o di spesa che si riferiscono all’esercizio in corso e che fanno propriamente capo alla gestione dei servizi e al loro funzionamento. Si contrappongono alla parte in conto capitale che invece si riferisce agli investimenti e al loro finanziamento nel lungo termine.

 

Infine, entrate e spese, sono ulteriormente suddivise in capitoli secondo uno schema proposto dal T.U.E.L., che permette di identificare la tipologia di ciascuna entrata o spesa, e la loro provenienza. Per ogni capitolo viene definito lo stanziamento ovvero l’ammontare dell’entrata o della spesa prevista.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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